Psichiatrizzazione del dissenso: L’incredibile vicenda dello studente di Fano

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Cristina Paderi

Psichiatrizzazione del dissenso: L’incredibile vicenda dello studente di Fano

Il 5 maggio 2021 uno studente di 18 anni, V.T., frequentante un Istituto Superiore di Fano, comune nelle Marche, protesta contro l’obbligo di dover indossare la mascherina in classe.

Dopo due ore di trattative, il ragazzo viene portato in ospedale, con tanto di volante della Polizia, e qui, a seguito di proteste dello stesso, viene condotto nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale di Pesaro in Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).

Attraverso i media la vicenda diventa di pubblico dominio in poche ore, scatenando reazione da più parti, sia per la gestione della stessa da parte dell’Istituto Scolastico, che a fronte della protesta di uno studente, determinata ma pacifica, non sa fare altro che chiedere l’intervento della Polizia e del 118, sia per l’ancor più l’incredibile epilogo. Un TSO.

Nella stessa data, alle ore 13.00 veniva avanzata proposta di TSO da parte di un medico che visitava il ragazzo al Pronto Soccorso.

Alla stessa ora tale proposta di TSO veniva convalidata da un secondo medico operante nel medesimo Pronto Soccorso.

I documenti relativi ai certificati di proposta, convalida e dell’ordinanza impositiva di TSO si presentano privi di ogni effettiva motivazione (“disturbo delirante”).

Inoltre non viene effettuato nessun approfondimento da parte del Giudice tutelare.

Il ragazzo viene ricoverato presso l’Ospedale Muraglia di Pesaro in SPDC.

La manifestazione del dissenso dall’obbligo di indossare la mascherina (il ragazzo si era incatenato al banco) in poche ore si tramuta in diagnosi psichiatrica.

Qui di seguito alcuni passaggi tratti dal ricorso presentato al tribunale di Pesaro da una nota associazione di tutela, in opposizione alla convalida del TSO.

Premesso che, secondo l’art. 33 della legge 1978/833, “possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici”, il rifiuto dell’uso della mascherina e la manifestazione di dissenso posti in essere dallo studente – anche se in ipotesi censurabili o non condivisibili – configurano comunque l’espressione di una posizione politica e/o di una disobbedienza civile che ben possono produrre misure coercitive tradizionali (valutati i presupposti di legge dagli organi competenti) ma mai essere poste alla base di un TSO.

Si percepisce chiaramente che i “diritti civili e politici”, assai significativamente evocati dall’art. 33 della legge 1978/833, sono tali (cioè “diritti”) proprio in quanto corrispondono all’espressione di opinioni ed all’adozione di comportamenti contrastanti l’autorità governativa.

E’ proprio nel fuoco di tale divergenza tra cittadino ed autorità che viene forgiato il ferro del diritto, e quest’ ultimo assume concreta dimensione di presidio alle libertà dell’individuo.

V.T. è stato spacciato per paziente psichiatrico al cospetto di una manifestazione del pensiero (condivisa da migliaia di persone in Italia) rientrante nell’ambito delle opinioni politiche e sociali, ricondotta – ridicolizzata e squalificata – agli ambiti della follia e del delirio; egli è stato sottoposto a tale trattamento davanti alla comunità scolastica che lo conosceva e frequentava da anni, con conseguente lesione della dignità sociale della sua persona.

La normativa (artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978) stabilisce, come è noto, che sia possibile ricorrere al TSO in regime di ricovero ospedaliero solo se sussistano determinate condizioni, tra le quali la sussistenza di una “malattia mentale” e la presenza in atto di “alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici”.

V.T. non è persona affetta da “malattia mentale”, salvo considerare una manifestazione di dissenso rispetto a un obbligo imposto dal governo (quello di indossare una mascherina) un sintomo di disturbo delirante.

Se la manifestazione del pensiero potesse essere rubricata come malattia mentale sarebbe reso privo di qualunque rilievo pratico il consolidato principio ordinamentale secondo cui «la libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato» (Corte cost., sentenza n. 9/1965).

Proprio per questo la diagnosi psichiatrica, per essere accettabile e plausibile in uno Stato di diritto liberale e democratico, non può e non deve mai essere utilizzata per la repressione del dissenso di carattere politico o per contrastare opinioni non gradite al potere ovvero  in contrasto con le opinioni della maggioranza: lo stesso Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) avverte significativamente l’esigenza di sottolineare come «comportamenti socialmente devianti (per es., politici, religiosi o sessuali) e conflitti che insorgono primariamente tra l’individuo e la società non sono disturbi mentali».

Neppure si comprende ove fossero le “alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici”, salvo considerare che la costituzionalmente legittima manifestazione di dissenso attuata da V. T., peraltro in modo del tutto pacifico e senza alcuna forma di violenza, sia qualcosa da curare a mezzo trattamenti sanitari.

Si consideri peraltro come anche in presenza di una manifestazione violenta di dissenso la risposta di uno Stato di diritto non possa consistere nel ricorso a trattamenti sanitari, bensì nel ricorso all’azione delle forze di polizia e alla repressione penale.

Occorre affermare a gran voce, per V.T., così come per tanti altri, la natura incongrua sotto il profilo psichiatrico, pericolosa sotto il profilo democratico, ed illegittima sotto il profilo giuridico, della diagnosi di “disturbo delirante” appiccicata alla psiche di V. T. in risposta al dissenso manifestato dallo stesso.

Cristina Paderi                                                                     

Aggiornamenti sulla vicenda reperibili ai seguenti link:

https://www.facebook.com/DirittiallaFollia/videos/1105143883963189

https://youtu.be/IVXrX8cuQDw

Rubrica di informazione online ‘Il Diritto Fragile’ a cura dell’associazione ‘Diritti alla Follia’ del 27 marzo 2024

 

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Cristina Paderi è nata e vive in Sardegna. Nel 1990 consegue la qualifica di interprete e traduttrice, per le lingue inglese e francese, presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Firenze. Inizia a viaggiare da giovanissima. La passione per i viaggi la porta anche in Romania dove, nel 2005, entra in contatto con la drammatica realtà dei bambini di strada e di quelli abbandonati nelle istituzioni totali post-dittatura. Impara la lingua rumena da autodidatta e decide di organizzare in Sardegna alcune tappe dei tour dei "Ragazzi di Bucarest" coordinando l'ospitalità dei giovani rumeni durante i periodi estivi. Attivista con anni di esperienza nel sociale e nel volontariato, anche internazionale. Per anni ha fatto parte di collettivi e associazioni e dal 2013 è impegnata in tematiche collegate all'ambito psichiatrico, in particolare quello giuridico/legale. E’ autodidatta. Grazie al contributo di alcuni avvocati cagliaritani, nel 2017 organizza un seminario e insieme ad altri apre uno sportello gratuito di informazione e consulenza legale. Nello stesso anno entra in contatto con l'avvocato Michele Capano di Salerno in occasione della presentazione a Cagliari della Campagna, portata avanti dallo stesso, relativa alla ‘Proposta di riforma della normativa del trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico’. Decide di approfondirne i contenuti e nel 2018 aderisce alla costituzione a Roma dell'associazione "Diritti alla follia" di cui è attualmente segretaria.